REACH Obbligo di informazione per i produttori
La Normativa REACH obbliga tutti i produttori ad informare i clienti, nel caso in cui i loro prodotti dovessero contenere qualcuna delle sostanze chimiche indicate nella lista delle sostanze candidate, in percentuale di peso maggiore allo 0,1 per cento. Per poterci attenere a tali obblighi informativi sanciti dall'Articolo 33 (REACH), ci occorrono da voi le seguenti informazioni:
Qualcuna delle preparazioni / prodotti forniti a noi, contiene alcuna tra le sostanze indicate nella lista dell'Articolo 59 (1) della Normativa 1907/2006/UE, in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso?
In caso affermativo, vi chiediamo di fornirci i seguenti dati:
[Nome della preparazione/ del prodotto] / la confezione contiene le seguenti sostanze della lista (Stato: gg.mm.aaaa) in base all'Articolo 59 (1) della Normativa 1907/2006/UE („REACH“) in concentrazione di xx peso -%: Materiale A (CAS Nr. …), Materiale B (CAS Nr. …),….
Poichè la lista delle sostanze candidate viene costantemente aggiornata, vi chiediamo di verificare ogni fornitura inviataci. Questo vale anche per le forniture già inviate in un arco di tempo di 12 mesi.
Nel caso in cui non dovessero pervenirci informazioni da parte vostra, ne dedurremmo l'assenza di tali sostanze.
Fiere
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